E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio, il Decreto rilancio che prevede tra le tante misure, il Superbonus fiscale del 110% riguardante una serie di interventi edilizi.

Il Superbonus in tre punti:

Gli interventi: isolamento, caldaie ed antisismici.

  • Aumenta al 110% la detrazione fiscale per spese sostenute tra il 1 Luglio 2020 ed il 31 Dicembre 2021.
  • Agevolati i lavori di coibentazione (almeno per il 25% con classe energetica più alta) e cambio della caldaia con impianti ad alta efficienza. Escluse le seconde case monofamiliare.
  • Agevolata la messa in sicurezza sismica in zona 1, 2 e 3

I “collegati”: fotovoltaico, colonnine ed ecobonus.

Detrazione al 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica ed altri interventi già agevolati dall’ecobonus (es. schermature solari), se abbinati ai lavori di risparmio energetico “principali” premiati dal Superbonus.

L’utilizzo: cinque rate, sconto o cessione.

  • Il Superbonus del 110% è recuperabile in cinque rate annuali.
  • In alternativa all’uso diretto come detrazione il beneficiario può scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura.
  • Diventano cedibili o scontabili anche gli altri bonus sui lavori ed il risparmio energetico.

Quali sono i requisiti per ottenere il Superbonus al 110%?

Possono godere del Superbonus i condomini e le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di imprese, su unità immobiliari tranne su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Il testo del Decreto pubblicato in Gazzetta conferma che per avere il Superbonus al 110% bisogna realizzare uno dei seguenti interventi considerati “trainanti” quali:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Il tetto di detraibilità è di 60 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. E’ fondamentale prestare attenzione ai materiali isolanti usati, i quali devono rispettare  i criteri ambientali minimi del decreto del Ministero dell’ambiente dell’11 ottobre 2017.
  • riguardo le parti comuni in condominio, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione. Il limite di spesa è 30 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento ed alla bonifica dell’impianto sostituto.
  • sugli edifici unifamiliari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore,inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento ed alla bonifica dell’impianto sostituito.

Il Decreto prevede che la maxi aliquota della detrazione fiscale al 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti attualmente. Tutto ciòa condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi citati precedentemente il cappotto termico dell’edificio o la sostituzione della caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione o a pompe di calore. Ad esempio, se si procede a realizzare il cappotto termico per cui si ha diritto al bonus al 110% e contestualmente si cambiano le finestre, anche quest’ultimo lavoro godrà della detrazione al 110%.

Tra gli interventi che possono essere realizzati fruendo del bonus al 110%, oltre a tutti gli interventi già ricompresi nell’ecobonus al 50 e 65% vi sono anche i seguenti:

  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. La detrazione è possibile fino ad un ammontare delle spese non superiore a 48mila euro.
  • installazione di sistemi di accumulo di energia integrati negli stessi pannelli solari  nel limite di spesa di 1000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. In questi ultimi due casi per avere la detrazione occorre cedere in favore del GSE l’energia non auto- consumata.
  • installazione di colonnine per la ricarica delle batterie delle autoelettriche negli edifici.

E’ fondamentale sottolineare che tutti questi lavori devono essere realizzati congiuntamente a quelli trainanti. Quindi solo se si esegue anche il cappotto termico o si installa la caldaia nuova.

E’ possibile anche realizzare i lavori fruendo dell’attuale Ecobonus al 65% o al 50%.

Tutti i lavori devono produrre un miglioramento di due classi energetiche dimostrandolo mediante l’attestato di prestazione energetica.

Tutti questi lavori però, è bene sottolinearlo, per godere del Superbonus, devono essere realizzati congiuntamente a quelli trainanti, quindi solo se si esegue anche il cappotto termico o si installa la caldaia nuova. Resta sempre la possibilità di realizzare i lavori fruendo dell’attuale ecobonus al 65% o al 50%.

Tutti i lavori inoltre devono produrre un miglioramento di due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica.

Il Superbonus e la sicurezza sismica degli edifici

Per  gli interventi di messa in sicurezza degli immobili  realizzati tra il 1 Luglio 2020 ed il 31 Dicembre 2021 si può usufruire del Sismabonus.  Lo sconto scenderà al 90% in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.

Il Decreto conferma la possibilità per il contribuente di optare, in luogo della detrazione, ad un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore. Questo sconto si potrà recuperare, a sua volta, sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.

Per poter optare per la cessione o lo sconto, il contribuente deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi e l’opzione andrà comunicata in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Il Decreto prevede che i tecnici abilitati ed i professionisti incaricati del progetto che rilasceranno attestazioni ed asseverazioni infedeli  rischieranno una sanzione pecuniaria da un minimo di 2mila euro fino a un massimo di 15mila euro.