Il Decreto Rilancio, oltre all’Ecobonus ed al Superbonus al 110%, ha introdotto lo sconto in fattura e/o la cessione del credito agli istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Sconto in fattura: di cosa si tratta?

Tramite i classici bonus puoi portare in detrazione parte o tutte le spese sostenute per differenti interventi edili ed impiantistici. In pratica, recuperi in più anni, parte o tutte le spese sostenute tramite degli “sconti” sulle tasse.

Facciamo un esempio di detrazione priva di sconto in fattura e cessione del credito.

Immagina di ristrutturare casa e di spendere 10.000 €. Sfruttando, ad esempio il bonus ristrutturazioni al 50%, l’Agenzia delle Entrate ti restituirà il 50% di quanto hai speso in 10 anni, tramite le detrazioni sulle tasse IRPEF che verserai allo Stato.

Quindi, per i 10 anni successivi all’intervento, pagherai 500 € di tasse in meno ogni anno: 500 € x 10 anni= 5.000 € (il 50 % di 10.000 €). In questo caso, dovrai pagare il tutto entro la fine dei lavori e in seguito i soldi ti verranno restituiti scalandoli dalle tasse.

Grazie allo sconto in fattura, spenderesti soltanto 5.000 €. Il restante 50% dei 10.000 € ti verranno anticipati dall’impresa che a sua volta li riprenderà dalla banca.
Il credito si puo anche “vendere” agli istituti bancari, che pero non lo acquista in parità, ma con percentuali diverse da istituto ad istituto.

Vale lo stesso nel caso del Superbonus al 110%. Ma in questo caso puoi decidere la restituzione del 110% di quanto hai speso in soli 5 anni, oppure farti anticipare il 100% dall’impresa.

Il Decreto ti permette di beneficiare dello sconto in fattura per le spese sostenute da luglio 2020 fino a dicembre 2021. Quindi di deve far riferimento al criterio di cassa: non conta la data di inizio dei lavori, ma è importante la data del pagamento della prestazione.

Ad esempio, i pagamenti effettuati a dicembre 2020 per un intervento iniziato a febbraio 2020, potranno fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito. Questo nel caso di privati.

Le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, dovranno far riferimento al criterio di competenza: farà fede la data di fine lavori, indipendentemente dall’avvio e dalla data dei pagamenti.

Sconto in fattura e/o cessione del credito?

Secondo l’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio, in alternativa alla detrazione, potrai optare:

–  Contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore, il quale ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

–  Trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.”

Qual è la differenza tra sconto in fattura e cessione del credito?

Tramite lo sconto in fattura, l’impresa che ti realizzerà i lavori ti anticiperà la spesa detraibile, quindi non dovrai versare granchè. A sua volta, l’impresa potrà cedere o meno il credito alle banche o ad altri intermediari.

Nel secondo caso potrai cedere direttamente il tuo credito a terzi, quindi oltrepassando le imprese ed i fornitori.

Questo credito potrà essere ceduto illimitatamente a qualsiasi soggetto.

La vera forza dell’iniziativa sta nella possibilità di cedere il credito agli intermediari finanziari. Potrai realizzare alcuni interventi con limitati impieghi di denaro ed altri, addirittura, “gratis“. Questo meccanismo era già presente, ma in passato non si poteva cedere il credito agli istituti  e poche imprese potevano permettersi di anticipare i soldi ai clienti.

Potranno sfruttare lo sconto in fattura anche coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi o che comunque versano poche imposte IRPEF.

Potresti richiedere anche uno sconto “parziale”. In pratica, a fronte di una spesa di 30.000 euro, potresti chiedere al fornitore uno sconto di una sola quota, ad esempio pari a 10.000 euro.

Il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro. Tu potrai far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a tuo carico).

Nel caso in cui più soggetti sostengano delle spese riguardanti interventi realizzati sul medesimo immobile, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri.

Sconto in fattura: a quali interventi si può applicare?

L’articolo 121, stavolta al comma 2, elenca gli interventi che beneficiano dello sconto in fattura e della cessione del credito:

a) Recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;

c) Adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;

d) Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) Impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;

f) Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;

Potrai sfruttare lo sconto in fattura per:

  • Bonus Ristrutturazioni, destinato agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Rientrano in questo bonus, anche le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria sulle sole parti comuni condominiali.
  • Ecobonus al 110%
  • Ecobonus al 50%, 65%: sostituzione degli infissi, della caldaia a condensazione, installazione del cappotto, dei pannelli solari.
  • Sismabonus, sugli edifici edificati nelle zone sismiche 1, 2 e 3
  • Bonus Facciate
  • Sostituzione o nuova installazione di impianti fotovoltaici e relativi accumuli
  • Posa di colonnine per la ricarica delle auto elettriche, le quali beneficiano delle detrazioni al 110 % se installate contestualmente ad uno dei tre interventi trainanti dell’Eco-bonus al 110%.

Sono esclusi dallo sconto in fattura, il bonus mobili ed il bonus verde.

Hai intenzione di usufruire dello sconto in fattura? Uno dei nostri tecnici, redigerà le pratiche edilizie, quelle energetiche, quelle strutturali oltre alle varie asseverazioni tecniche:

  • l’attestato di prestazione energetica APE ante e post intervento, asseverando il salto di due classi sotto forma di dichiarazione asseverata;
  • dichiarazione che le opere realizzate ricadono tra quelle agevolabili
  • verifica della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati

Quando il professionista avrà raccolto tutti questi documenti,  nel caso di sconto in fattura e/o cessione del credito, dovrai ottenere un visto di conformità rilasciato da un intermediario abilitato: commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile del Caf .

Tramite questo visto, l’intermediario verificherà che il tecnico abbia prodotto tutte le asseverazioni, le attestazioni e che possieda la polizza assicurativa obbligatoria.

La volontà di utilizzare questi strumenti deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Nel caso avessi della cessione del credito in prima persona, dovrai valutare le varie proposte delle banche o di quelle aziende che, avendo grossi fatturati, intendono aderire all’iniziativa.

Per validare la cessione del credito dovrai comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate:

  •  i dati del cessionario (impresa o fornitore a cui hai ceduto il credito),
  •  l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto
  •  l’importo del credito, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In mancanza di questa comunicazione, la cessione del credito è inefficace.

Tale credito potrà essere utilizzato dal cessionario solo dopo la relativa accettazione, che deve avvenire attraverso il “cassetto fiscale”. L’accettazione ed il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili. Il cessionario potrà utilizzarli in compensazione tramite modello F24.

A sua volta, se il cessionario volesse cedere il credito ricevuto, dovrà comunicarlo all’Agenzia delle Entrate utilizzando la stessa procedura.

Anche in questo caso dovrai inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il fornitore, impresa o intermediario recupererà lo sconto come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali.

Hai intenzione di effettuare uno dei seguenti interventi? Richiedi subito un preventivo gratuito ed i nostri tecnici specializzati ti seguiranno passo dopo passo.

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