Stai pensando di ristrutturare la facciata della tua abitazione? Questo è il momento giusto per farlo grazie al Bonus facciate.
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta del 90%, introdotta con la legge di bilancio 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.
Gli interventi agevolabili sono relativi esclusivamente alla facciata esterna dell’edificio, le cosiddette strutture opache. Gli interni o le aree non visibili dall’esterno non sono comprese nel Bonus.
Questa agevolazione può essere riconosciuta a tutti coloro che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi. Possono richiedere il bonus facciate i proprietari, possidenti di nude proprietà, titolari di usufrutto, affittuari con contratto di locazione o comodato (con consenso del proprietario dell’immobile) e anche conviventi.
Quali interventi sono agevolabili?
Come già anticipato in questo articolo, sono agevolabili tutti i lavori che riguardano gli esterni delle abitazioni. Nello specifico:
– intonacatura e tinteggiatura della facciata;
– pulitura della facciata;
– pulitura, tinteggiatura e manutenzione di balconi, ornamenti e fregi;
– rifacimento ringhiere;
– interventi di riparazione dell’intonaco esterno che copro più del 10% della facciata;
– rifacimento grondaie.
Per beneficiare del bonus facciate gli immobili devono appartenere a due zone specifiche, contraddistinte sulla Gazzetta ufficiale con le lettere A e B (vedi https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1968/04/16/1288Q004/sg), da cui risultano escluse le aree C, D, E ed F. Cito direttamente la Gazzetta ufficiale:
– Zona A: ricomprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, incluse le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
– Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Dal punto di vista burocratico, la documentazione da produrre per l’ottenimento del bonus deve contenere:
– fattura dei lavori
– copia dei bonifici inoltrati alla ditta edile
– abilitazioni amministrative richieste dal Comune in cui si trova l’immobile oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l’indicazione specifica della data di inizio dei lavori.
Se si tratta di interventi di efficientamento energetico dovrebbe essere prodotta anche la certificazione ENEA a cui fa riferimento anche il superbonus 110% per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Nel caso i lavori effettuati per la facciata abbiano come obiettivo il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio dovrebbe essere prodotto, da un tecnico qualificato, anche l’APE (attestato di prestazione energetica) per dimostrare i miglioramenti dalla situazione di partenza.
Ti segnalo anche il superbonus 110% per il miglioramento della classe energetica dell’edificio. Simultaneamente al bonus facciate è attivo, nel periodo che va dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021, un superbonus del 110% con detrazione a 5 anni. Nel caso in cui dagli interventi di riqualificazione di un edificio sia previsto uno spostamento di almeno 2 classi energetiche, si può richiedere questa agevolazione.
Per il bonus facciate, a seguito dell’approvazione del Decreto Rilancio 2020, è stata introdotta la possibilità di beneficiare dello sconto in fattura fino ad un importo pari all’investimento totale. Lo sconto verrà anticipato dal fornitore che a sua volta lo trasformerà in credito di imposta che potrà cedere autonomamente ad enti finanziari o altri soggetti terzi.
Ti ricordo che le spese assimilabili al superbonus devono avvenire nel periodo che va dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021.
Vorresti ristrutturare la facciata di un’immobile a Milano? Chiamaci per ulteriori informazioni al 328 2883309 oppure scrivici utilizzando il form di contatto, specificando nel messaggio la tua esigenza. Ti offriamo una consulenza gratuita.
Se vuoi saperne di più ti consiglio di consultare il sito dell’Agenzia dell’entrate e di scaricare la guida in pdf.
Sei proprietario di un appartamento? Hai un contratto di affitto pluriennale? Con questa guida voglio aiutarti a comprendere quali sono le condizioni necessarie per ottenere il Superbonus 110%, introdotto dal decreto legge Rilancio (Dl 34/2020).
Il Superbonus 110% ti da la possibilità di detrarre dall’Irpef, dovuta in cinque anni, le spese sostenute per alcuni specifici lavori di efficientamento energetico dell’appartamento nel periodo che va dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021.
Ti do subito una brutta notizia! Il superbonus 110% per appartamenti può essere richiesto soltanto se nel tuo condominio sono stati fatti dei lavori di efficientamento energetico sulle parti comuni. Nel caso in cui hai intenzione di migliorare l’efficienza energetica del tuo appartamento, con dei lavori di ristrutturazione, devi essere consapevole che hai bisogno di un “intervento trainante” relativo all’intero condominio.
Nelle Faq dell’Agenzia delle entrate ho trovato interessanti indicazioni sugli interventi trainanti del condominio, conditi sino qua non per ottenere l’agevolazione. Questi sono:
– isolamento termico delle superfici verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’edificio per oltre il 25% della superficie lorda;
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, con efficienza almeno pari alla classe energetica A, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ed ai sistemi di accumulo o di microgenerazione.
Ti basta conoscere se nel tuo edificio è stato effettuato almeno uno di questi interventi per richiedere il superbonus 110% per appartamenti.
Un’altra cosa importante da sapere è che con gli “interventi trainanti” l’edificio deve aver subito un innalzamento di almeno 2 classi energetiche.
Quali lavori di ammodernamento energetico per appartamento rientrano nel bonus?
Tutti i lavori previsti, ormai lo avrai capito bene, sono relativi all’efficentamento energetico del tuo appartamento. Nello specifico, puoi richiedere l’agevolazione per:
1. la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione;
2. l’adeguamento dei sistemi di distribuzione come la sostituzione di collettori;
3. l’adeguamento dei sistemi di emissione;
4. la sostituzione dei sistemi di regolazione e trattamento dell’acqua;
5. l’installazione di impianti fotovoltaici, colonnine e gruppi di accumulo.
Gli interventi trainanti devono essere eseguiti contestualmente ai lavori nel singolo appartamento oppure devono essere stati eseguiti non prima del 1 Luglio 2020.
Come già anticipato all’inizio di questa guida, per usufruire del superbonus del 110% devi essere il proprietario dell’appartamento oppure avere un contratto di affitto.
Inoltre possono richiedere gli interventi persone fisiche non nell’esercizio dell’attività di impresa. Cosa significa? Se ad effettuare i lavori è un impresa o una partita IVA, l’Ecobonus può essere utilizzato solo nel caso in cui i lavori vengano effettuati dall’intero condominio. Questa precisazione è contenuta nella legge (articolo 119 dl 34/2020) e ci fornisce un’indicazione molto importante.
Provo a fare un po’ di ordine: se l’appartamento è intestato ad una società o ad una partita IVA (ditte di costruzione, imprese che si occupano di vendite immobiliari, e similari) il superbonus può essere richiesto solo se riguardano l’intero condominio e non il singolo appartamento.
Non è possibile per il proprietario di un immobile in condominio ottenere la detrazione del 110 per cento nel caso in cui provveda a coibentare dall’interno il suo appartamento anche se riduce di due classi il rendimento energetico perché manca in questo caso il requisito della coibentazione dell’edificio.
I soggetti che eseguono gli interventi agevolabili dal super bonus del 110% possono anche scegliere di non usufruire della detrazione di imposta Irpef in cinque anni, ma di adottare una trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti quali fornitori, istituti di credito e altri intermediari finanziari. In realtà si tratta di un contributo sotto forma di sconto sul dovuto, pari, al massimo, all’importo della spesa fatturata, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Il fornitore recupererà il corrispettivo dello sconto sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, incluso anche istituti di credito e altri intermediari economici o finanziari.
Stai pensando di migliorare l’efficienza energetica del tuo appartamento? Vivi a Milano? Vuoi ricevere ulteriori informazioni o una consulenza personalizzata?
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio, il Decreto rilancio che prevede tra le tante misure, il Superbonus fiscale del 110% riguardante una serie di interventi edilizi.
Gli interventi: isolamento, caldaie ed antisismici.
I “collegati”: fotovoltaico, colonnine ed ecobonus.
Detrazione al 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica ed altri interventi già agevolati dall’ecobonus (es. schermature solari), se abbinati ai lavori di risparmio energetico “principali” premiati dal Superbonus.
L’utilizzo: cinque rate, sconto o cessione.
Possono godere del Superbonus i condomini e le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di imprese, su unità immobiliari tranne su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Il testo del Decreto pubblicato in Gazzetta conferma che per avere il Superbonus al 110% bisogna realizzare uno dei seguenti interventi considerati “trainanti” quali:
Il Decreto prevede che la maxi aliquota della detrazione fiscale al 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti attualmente. Tutto ciòa condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi citati precedentemente il cappotto termico dell’edificio o la sostituzione della caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione o a pompe di calore. Ad esempio, se si procede a realizzare il cappotto termico per cui si ha diritto al bonus al 110% e contestualmente si cambiano le finestre, anche quest’ultimo lavoro godrà della detrazione al 110%.
Tra gli interventi che possono essere realizzati fruendo del bonus al 110%, oltre a tutti gli interventi già ricompresi nell’ecobonus al 50 e 65% vi sono anche i seguenti:
E’ fondamentale sottolineare che tutti questi lavori devono essere realizzati congiuntamente a quelli trainanti. Quindi solo se si esegue anche il cappotto termico o si installa la caldaia nuova.
E’ possibile anche realizzare i lavori fruendo dell’attuale Ecobonus al 65% o al 50%.
Tutti i lavori devono produrre un miglioramento di due classi energetiche dimostrandolo mediante l’attestato di prestazione energetica.
Tutti questi lavori però, è bene sottolinearlo, per godere del Superbonus, devono essere realizzati congiuntamente a quelli trainanti, quindi solo se si esegue anche il cappotto termico o si installa la caldaia nuova. Resta sempre la possibilità di realizzare i lavori fruendo dell’attuale ecobonus al 65% o al 50%.
Tutti i lavori inoltre devono produrre un miglioramento di due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica.
Per gli interventi di messa in sicurezza degli immobili realizzati tra il 1 Luglio 2020 ed il 31 Dicembre 2021 si può usufruire del Sismabonus. Lo sconto scenderà al 90% in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.
Il Decreto conferma la possibilità per il contribuente di optare, in luogo della detrazione, ad un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore. Questo sconto si potrà recuperare, a sua volta, sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.
Per poter optare per la cessione o lo sconto, il contribuente deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi e l’opzione andrà comunicata in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Il Decreto prevede che i tecnici abilitati ed i professionisti incaricati del progetto che rilasceranno attestazioni ed asseverazioni infedeli rischieranno una sanzione pecuniaria da un minimo di 2mila euro fino a un massimo di 15mila euro.
Il Decreto Rilancio, oltre all’Ecobonus ed al Superbonus al 110%, ha introdotto lo sconto in fattura e/o la cessione del credito agli istituti di credito o altri intermediari finanziari.
Tramite i classici bonus puoi portare in detrazione parte o tutte le spese sostenute per differenti interventi edili ed impiantistici. In pratica, recuperi in più anni, parte o tutte le spese sostenute tramite degli “sconti” sulle tasse.
Facciamo un esempio di detrazione priva di sconto in fattura e cessione del credito.
Immagina di ristrutturare casa e di spendere 10.000 €. Sfruttando, ad esempio il bonus ristrutturazioni al 50%, l’Agenzia delle Entrate ti restituirà il 50% di quanto hai speso in 10 anni, tramite le detrazioni sulle tasse IRPEF che verserai allo Stato.
Quindi, per i 10 anni successivi all’intervento, pagherai 500 € di tasse in meno ogni anno: 500 € x 10 anni= 5.000 € (il 50 % di 10.000 €). In questo caso, dovrai pagare il tutto entro la fine dei lavori e in seguito i soldi ti verranno restituiti scalandoli dalle tasse.
Grazie allo sconto in fattura, spenderesti soltanto 5.000 €. Il restante 50% dei 10.000 € ti verranno anticipati dall’impresa che a sua volta li riprenderà dalla banca.
Il credito si puo anche “vendere” agli istituti bancari, che pero non lo acquista in parità, ma con percentuali diverse da istituto ad istituto.
Vale lo stesso nel caso del Superbonus al 110%. Ma in questo caso puoi decidere la restituzione del 110% di quanto hai speso in soli 5 anni, oppure farti anticipare il 100% dall’impresa.
Il Decreto ti permette di beneficiare dello sconto in fattura per le spese sostenute da luglio 2020 fino a dicembre 2021. Quindi di deve far riferimento al criterio di cassa: non conta la data di inizio dei lavori, ma è importante la data del pagamento della prestazione.
Ad esempio, i pagamenti effettuati a dicembre 2020 per un intervento iniziato a febbraio 2020, potranno fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito. Questo nel caso di privati.
Le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, dovranno far riferimento al criterio di competenza: farà fede la data di fine lavori, indipendentemente dall’avvio e dalla data dei pagamenti.
Secondo l’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio, in alternativa alla detrazione, potrai optare:
– Contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore, il quale ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
– Trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.”
Tramite lo sconto in fattura, l’impresa che ti realizzerà i lavori ti anticiperà la spesa detraibile, quindi non dovrai versare granchè. A sua volta, l’impresa potrà cedere o meno il credito alle banche o ad altri intermediari.
Nel secondo caso potrai cedere direttamente il tuo credito a terzi, quindi oltrepassando le imprese ed i fornitori.
Questo credito potrà essere ceduto illimitatamente a qualsiasi soggetto.
La vera forza dell’iniziativa sta nella possibilità di cedere il credito agli intermediari finanziari. Potrai realizzare alcuni interventi con limitati impieghi di denaro ed altri, addirittura, “gratis“. Questo meccanismo era già presente, ma in passato non si poteva cedere il credito agli istituti e poche imprese potevano permettersi di anticipare i soldi ai clienti.
Potranno sfruttare lo sconto in fattura anche coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi o che comunque versano poche imposte IRPEF.
Potresti richiedere anche uno sconto “parziale”. In pratica, a fronte di una spesa di 30.000 euro, potresti chiedere al fornitore uno sconto di una sola quota, ad esempio pari a 10.000 euro.
Il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro. Tu potrai far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a tuo carico).
Nel caso in cui più soggetti sostengano delle spese riguardanti interventi realizzati sul medesimo immobile, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri.
L’articolo 121, stavolta al comma 2, elenca gli interventi che beneficiano dello sconto in fattura e della cessione del credito:
a) Recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;
c) Adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;
d) Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) Impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
f) Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;
Potrai sfruttare lo sconto in fattura per:
Sono esclusi dallo sconto in fattura, il bonus mobili ed il bonus verde.
Hai intenzione di usufruire dello sconto in fattura? Uno dei nostri tecnici, redigerà le pratiche edilizie, quelle energetiche, quelle strutturali oltre alle varie asseverazioni tecniche:
Quando il professionista avrà raccolto tutti questi documenti, nel caso di sconto in fattura e/o cessione del credito, dovrai ottenere un visto di conformità rilasciato da un intermediario abilitato: commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile del Caf .
Tramite questo visto, l’intermediario verificherà che il tecnico abbia prodotto tutte le asseverazioni, le attestazioni e che possieda la polizza assicurativa obbligatoria.
La volontà di utilizzare questi strumenti deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Nel caso avessi della cessione del credito in prima persona, dovrai valutare le varie proposte delle banche o di quelle aziende che, avendo grossi fatturati, intendono aderire all’iniziativa.
Per validare la cessione del credito dovrai comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate:
Tale credito potrà essere utilizzato dal cessionario solo dopo la relativa accettazione, che deve avvenire attraverso il “cassetto fiscale”. L’accettazione ed il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili. Il cessionario potrà utilizzarli in compensazione tramite modello F24.
A sua volta, se il cessionario volesse cedere il credito ricevuto, dovrà comunicarlo all’Agenzia delle Entrate utilizzando la stessa procedura.
Anche in questo caso dovrai inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il fornitore, impresa o intermediario recupererà lo sconto come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali.
Hai intenzione di effettuare uno dei seguenti interventi? Richiedi subito un preventivo gratuito ed i nostri tecnici specializzati ti seguiranno passo dopo passo.
Stai pensando di sostituire le finestre? Approfitta del momento visto che che le detrazioni fiscali previste per la semplice sostituzione dei serramenti esterni non saranno oggetto di ulteriori misure in discussione né sono destinate ad alcuna modifica sostanziale, se non al più in senso restrittivo.
Per la semplice sostituzione dei serramenti si prevede l’Ecobonus al 50%, la Irpef spalmata in 10 anni delle spese effettuate fino al 31 dicembre 2020 con tetto di 60.000 euro su una spesa complessiva massima di 120.000 euro. Le condizioni per fruire dell’Ecobonus è che le finestre siano destinate ad un immobile riscaldato e i nuovi serramenti devono rispettare limiti minimi di trasmittanza termica, variabili a seconda della zona climatica.
Al posto della detrazione diretta, è prevista la cessione del credito al fornitore di beni e servizi necessari ai lavori di sostituzione dei serramenti.
Il cosiddetto Superbonus previsto dal Decreto Rilancio ma che attende ancora decreti attuativi e indicazioni operative da parte dell’Agenzia delle Entrate, riconoscerà una detrazione alta soltanto per interventi complessivi di efficienza energetica degli edifici, non è quindi destinato alla sola sostituzione dei serramenti che rientrerà in questa detrazione soltanto se abbinata ad interventi come l’isolamento termico dell’intero edificio e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione.
L’ecobonus 110% yi dà la possibilità di effettuare lavori per migliorare l’efficienza energetica del proprio immobile recuperando in cinque anni, come credito d’imposta, il 110% della spesa sostenuta fino a un massimo di 90.000€, se sostituisci la caldaia con una in classe A ed applichi il cappotto termico alle pareti.
Se effettui soltanto uno di questi due interventi, il tetto massimo è di:
Le opere devono riguardare condomini o case indipendenti – non in costruzione – che costituiscano la prima abitazione. Ne potranno usufruirne solo le persone fisiche , non le attività commerciali – ad eccezione degli interventi compiuti dagli Iacp (Istituti Autonomi Case Popolari) o da cooperative sociali.
Ora ti spiego meglio cosa significa tutto ciò:
Per avere diritto al super bonus 110% è necessario che i lavori apportino un miglioramento di almeno 2 classi energetiche o che tale miglioramento rappresenti il massimo tecnicamente raggiungibile, tramite:
Se effettui uno di questi due interventi, puoi abbinare anche la sostituzione degli infissi e delle schermature solari come tende da sole, tende tecniche e persiane (fino a un massimo di 60.000€) o impianti fotovoltaici (fino a un massimo di 48.000€).
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Hai deciso di sostituire i serramenti? Scegli prima il materiale cliccando quì: