Grazie al nuovo Glossario Unico delle opere di edilizia libera (entrato in vigore il 7 Aprile 2018), gli interventi che non hanno bisogno di autorizzazioni sono stati finalmente elencati.

Si tratta di uno strumento normativo che ha permesso di chiarire molti dubbi e di sciogliere ostacoli burocratici attraverso l’organizzazione dei lavori in 12 specifiche categorie.

La redazione del Glossario Unico rappresenta il primo capitolo di una serie di iniziative simili, attualmente in lavorazione, dedicate rispettivamente alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, Permessi di costruire e SCIA alternativa al Permesso di costruire.

Non è necessario richiedere titoli abitativi al comune di residenza per intraprendere uno dei lavori compresi nelle categorie di interventi ma rimane ferma la necessità di rispettare le regole e le norme previste dagli strumenti urbanistici, dalle normative antisismiche, di sicurezza e di risparmio energetico, solo per citarne alcune.

I vantaggi sono evidenti soprattutto per quanto riguarda gli interessi del committente, che vede semplificare tutto il processo di realizzazione di un lavoro, con una riduzione dei costi.

Con il Glossario risulta anche più facile mettere in relazione i bonus fiscali dedicati alle ristrutturazioni ed alle riqualificazioni.

Quali sono i vantaggi per il committente?

Il cosiddetto “Glossario per l’edilizia” ha l’indubbio vantaggio di elencare in maniera piuttosto chiara, anche per i non addetti ai lavori, le opere non soggette a pratica edilizia e quelle soggette a semplice CIL o CILA.

Altro aspetto positivo è che unifica le regole in tutta Italia, cosicchè i Comuni non potranno imporre localmente aggravi burocratici alle procedure, con indubbio risparmio di tempo e costi per la presentazione delle pratiche.

Quali sono i vantaggi per il progettista?

Grazie al Glossario, il progettista ha un utile e definito riferimento normativo. Infatti salvo alcuni casi limitati, che sono oggetto di sentenze e ricorsi al Tar, vi è una maggior certezza della norma rispetto al passato, condizione indispensabile per lavorare con serenità.

Il Glossario non ha stravolto le categorie di opere ricadenti o meno in attività di edilizia libera, quanto, piuttosto, ha semplificato le interpretazioni. Adesso, per molti piccoli interventi, si ha la certezza della non necessità di permessi.

Da non sottovalutare anche come la diminuzione della burocrazia si rifletta positivamente sul lavoro del progettista, perché possibile concentrarsi a tempo pieno sul progetto anziché sulla “scartoffie inutili”.

Quali sono le opere realizzabili in regime di attività di edilizia libera?

Il nuovo Glossario Unico di Edilizia libera comprende 58 tipologie di intervento, classificate in 12 categorie di lavori:

  1. Manutenzione ordinaria
  2. Pompe di calore di potenza termica utile nominabile inferiore a 12 kW
  3. Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc
  4. Eliminazione delle barriere architettoniche
  5. Attività di ricerca nel sottosuolo
  6. Movimenti di terra
  7. Serre mobili stagionali
  8. Pavimentazione di aree pertinenziali
  9. Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici
  10. Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza
  11. Manufatti leggeri in strutture ricettive
  12. Opere contingenti temporanee

Tra gli interventi in edilizia libera i più diffusi sono la sistemazione degli spazi esterni, con arredi da giardino e per il tempo libero (per esempio, barbecue, cucce per cani, pavimentazioni nel rispetto dell’indice di permeabilità, gazebo e pergolati di limitate dimensioni); il rinnovamento di pavimentazioni e rivestimenti interni e l’installazione di alcuni nuovi impianti (ad esempio, quello solare e con pompe di calore aria-aria sino a 12 kW).

In aree vincolate per notevole interesse pubblico come bellezza panoramica, oggi è possibile aprire un lucernario sul tetto senza opere strutturali, installare tende parasole in facciate e spazi pertinenziali, collocare in giardino una serra ad uso domestico di massimo 20 mq, installare pannelli solari o fotovoltaici non visibili dagli spazi pubblici, montare piccoli impianti tecnologici (come climatizzatori, caldaie, antenne e parabole), purchè in posizione non visibile dallo spazio pubblico.

Per gli interventi di edilizia libera che godono dei bonus casa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori.

Per saperne di più:

Manutenzione ordinaria: interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (pavimentazioni interne ed esterne, intonaci interni ed esterni, elementi decorativi delle facciate, serramenti interni ed esterni, inferriate, elementi di rifinitura delle scale, parapetti, manti di copertura, impianti elettrici, igienici, idrosanitari, di illuminazione, protezione antincendio, climatizzazione, estrazione fumi).

Pompe di calore: interventi di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e(o messa a norma delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.

Eliminazione delle barriere architettoniche: interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alternino la sagoma dell’edificio.

Questo significa che ascensori e montacarichi, in regime di edilizia libera, possono essere installati, riparati, sostituiti, rinnovati o messi a norma purchè il lavoro non incida sulla struttura portante dell’edificio.

Pavimentazione di aree pertinenziali: opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.

Pannelli fotovoltaici: a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n°1444.