Ogni giorno viviamo e svolgiamo numerose attività all’ interno di ambienti, come casa, ufficio, capannoni, industrie, dalle quali dipende la nostra salute e quella dei nostri familiari.

Col passare del tempo, ogni costruzione sia civile che industriale, necessita di interventi di ammodernamento e manutenzione, i quali coinvolgono le diverse aree degli edifici in questione: dalle facciate dell’abitazione agli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento, dalla pavimentazione ai sistemi di isolamento termico ed acustico.

Si tratta di investimenti importanti sia per le famiglie sia per le imprese edilizie perché non sempre è facile coniugare la qualità degli interventi ambiti con la necessità di ridurre i costi delle ristrutturazioni. E’ fondamentale rivolgersi alle imprese edili più efficaci affinchè l’investimento sia valido, duraturo, sostenibile e soprattutto in linea con le norma vigenti.

Quando arriva il momento dell’inizio dei lavori di ristrutturazione, è necessario prestare molta attenzione agli eventuali permessi da richiedere al proprio Comune di appartenenza. Solitamente, quando si appaltano i lavori ad un’impresa edile, quest’ultima ha le adeguate conoscenze e si avvale di professionisti in modo da eseguire tutti i lavori nel massimo rispetto delle regole.

Tuttavia, è bene conoscere quali siano le normative in vigore in modo da essere preparati.

Le maggiori opere di ristrutturazione riguardano le parti interne di una casa. Gli interventi che si possono compiere sono numerosi: dai  più semplici fino ad arrivare a vere e  proprie trasformazioni dell’assetto, modificando volume e disposizione delle stanze.

Un errore di valutazione che spesso purtroppo si compie, è quello di pensare che, dato che  un intervento riguarda l’interno di un’abitazione, si possa fare ciò che si vuole senza chiedere nessun tipo di permesso. In realtà non è affatto così.

Le normative che regolano gli interventi edilizi vengono attuate a livello locale: può capitare che per la stessa opera un Comune richieda dei permessi mentre altri invece no.
Per capire che tipo di autorizzazione richiedere è necessario individuare con esattezza l’intervento che deve essere effettuato. É la legge che differenzia le varie tipologie ed in particolare il Testo Unico dell’Edilizia (d.p.r 380/2001) all’articolo 3, suddividendo gli interventi edili in:
interventi di manutenzione ordinaria: sono tutte quelle opere di finitura interna ed esterna di un edificio (tinteggiatura, pulitura facciate, sostituzione pavimentazione, cambio infissi, ecc.), riparazione o sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari e manutenzione per mantenere efficienti o integrare gli impianti tecnologici presenti (luce, acqua, ecc.).
interventi di manutenzione straordinaria: sono opere che hanno lo scopo di modificare o sostituire delle parti funzionali e strutturali di un immobile oppure per il frazionamento di un’unità abitativa o l’accorpamento di due strutture adiacenti.
interventi di restauro e di risanamento conservativo: opere di consolidamento e rinnovo per conservare le funzionalità dell’immobile.
interventi di ristrutturazione edilizia: sono tutte le opere di demolizioni e ricostruzione. Sono compresi anche gli interventi di ristrutturazione sia interna che esterna.

Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria, anch’essa definita nell’art. 6 del T.U. (lettera b del comma 3) riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Questa norma è stata poi modificata ed ampliata dal Decreto legge n. 133 del 2014, il quale ha allargato la casistica degli interventi che rientrano nella cosiddetta manutenzione straordinaria, comprendendo  anche l’installazione di ascensori e  di scale di sicurezza, la realizzazione dei servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni con la modifica dei materiali o delle tipologie di finestre.

Gli interventi, per poter essere qualificati come di manutenzione straordinaria, non devono alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e  non devono comportare modifiche rispetto  alle destinazioni d’uso. Quindi non possono comportare, ad esempio, un passaggio da civile abitazione ad ufficio o viceversa.

Documentazione richiesta per interventi di manutenzione straordinaria

Per interventi di manutenzione straordinaria, i quali non prevedono modifiche della struttura, è necessario presentare la C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata). Si tratta di una pratica introdotta nel 2010 con la Legge 73.

Essendo una comunicazione, non necessita dell’approvazione del Comune. E quindi i lavori possono iniziare da subito. Viene presentata dal proprietario  presso il Comune (Sportello Unico per l’Edilizia SUE) territorialmente competente.Può essere presentata anche dall’inquilino che utilizza l’immobile in base ad un contratto di affitto con il consenso del proprietario dell’immobile.

Anche un professionista abilitato, (architetto, geometra, ingegnere) può presentare la CILA, se delegato da uno dei titolari. Il coinvolgimento di un professionista abilitato è necessario comunque per la compilazione delle dichiarazioni ed asseverazioni di sua competenza. Il tecnico, infatti, dichiara che le opere realizzate tramite Cila rispettano la normativa in materia e realizza gli elaborati grafici (planimetrie, sezioni, prospetti etc.).

Nei casi in cui nelle opere di manutenzione straordinaria rientrino interventi non contemplati, per la ricostruzione edilizia, risanamento conservativo e restauro, è necessario presentare una S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività).

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è entrata in vigore il 31 luglio del 2010 sostituendo la D.I.A (denuncia di inizio attività). Successivamente con il decreto legislativo 126/2016 e 222/2016 (decreto SCIA 2) il Governo ha introdotto un ulteriore snellimento burocratico con la S.C.I.A. unica e S.C.I.A. condizionata per facilitare tutte le operazioni di richiesta.
Le ultime modifiche introdotte alla nuova legislatura riguardano gli interventi realizzabili mediante la S.C.I.A.  quali:
interventi di manutenzione straordinaria delle parte strutturali dell’immobile;
interventi per il restauro e la conservazione delle parte strutturali dell’immobile;
ristrutturazione edilizia che non preveda variazioni volumetriche, cambio di sagoma o modifiche della destinazione d’uso dell’immobile.
La S.C.I.A. può essere presentata solamente da un tecnico abilitato in forma telematica presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). E’ stata introdotta una standardizzazione della modulistica per tutti i comuni: le Amministrazioni sono obbligate a pubblicare sul proprio sito, sia i moduli, sia tutte le informazioni sull’eventuale documentazione da allegare. Le amministrazioni non possono pretendere dal richiedente documentazione non prevista dell’elenco pubblicato online.
La validità della S.C.I.A. prende il via dal giorno che viene protocollata ed il richiedente riceverà per via telematica una ricevuta. Anche senza ricevuta la S.C.I.A. ha comunque validità.

Il vantaggio di questo permesso è di non avere tempi di attesa: se la modulistica presentata è corretta e supera una verifica preliminare, il richiedente può iniziare subito i lavori. L’amministrazione competente ha invece 60 giorni (30 per l’edilizia) di tempo dal momento che ha ricevuto la S.C.I.A, per effettuare tutte le verifiche del caso ed accertare la regolarità della documentazione presentata. Decorso il termine, se l’Amministrazione non effettua nessun atto di sospensione, non può prendere provvedimenti tranne per il sopraggiungere di un pericolo o danno all’ambiente, alla salute, alla sicurezza pubblica o al patrimonio artistico-culturale.
Una volta che i lavori sono terminati il richiedente deve depositare la Comunicazione di Fine Lavori. È necessario anche allegare un certificato di collaudo redatto dal tecnico incaricato, per certificare la conformità dei lavori con il progetto presentato all’inizio. Nel collaudo potrà anche essere inserita la dichiarazione dell’eventuale variazione catastale oppure un documento con cui si accerta che le opere effettuate non hanno portato a nessuna modifica.

Manutenzione ordinaria

Secondo l’Art. 6 del Testo Unico sull’Edilizia (T.U.) rientrano nella manutenzione ordinaria, “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o necessari ad integrare/mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.

Si tratta di opereeseguite senza alcun titolo abilitativo quindi non occorre la richiesta di nessun tipo di permesso né di una comunicazione di inizio lavori. E’necessario prestare comunque attenzione perché alcuni Comuni potrebbero, anche in questi casi, richiedere una semplice comunicazione oppure pretendere l’invio della modulistica unificata C.I.L. (comunicazione di inizio lavori).

Per impianti tecnologici si intendono gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, quello idrico-sanitario (scarichi, adduzione acqua cucina e bagno), ricambio aria, elettrico, gas cottura ed evacuazione fumi (canna fumaria o camino).

Tra le opere di manutenzione ordinaria vi sono:

  •  demolizione e ricostruzione dei pavimenti, degli intonaci dei tramezzi e degli stessi tramezzi qualora vengano demoliti per essere ricollocati esattamente allo stesso punto dell’originale;
  •  sostituzione delle porte interne e degli infissi esterni (porte, finestre e lucernari);
  •  tinteggiatura delle pareti interne ed esterne o dei soffitti. Occorre fare attenzione agli edifici vincolati dalla Soprintendenza ai beni architettonici, per i quali è richiesta una specifica autorizzazione (nullaosta), anche nel caso di ripristino delle pitture o dell’intonaco in rapporto a decorazioni ed affreschi di edifici storici.
  •  sostituzione della caldaia o dei radiatori,  riparazione della recinzione, l’installazione di tende da sole,  sostituzione o riparazione di camini,  sostituzione dei sanitari, riparazione dell’impianto elettrico, di riscaldamento o del gas;
  • installazione o sostituzione di citofoni, videocitofoni, antenne o telecamere, tende, ringhiere, parapetti, cancellate, recinzioni, muri di cinta, grondaie, davanzali, cornicioni, tegole.
  •  riparazione e/o sostituzione delle canalizzazioni fognarie senza apportare modifiche al percorso o alle dimensioni delle tubazioni.
  • interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 

Essendo stata abolita la CIL, Comunicazione Inizio Lavori non occorre presentare una comunicazione neanche per:

  •  opere dirette a soddisfare obiettive esigenze temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (ad esempio i ponteggi);
  • opere di pavimentazione e di finitura di spazi interni ed esterni (ad esempio il ripristino, rifacimento e tinteggiatura facciate), anche per aree di sosta,  realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili o vasche di raccolta delle acque;
  • trattamento dei ferri di armatura arrugginiti;
  •  montaggio di pannelli solari, impianti fotovoltaici, a servizio degli edifici al di fuori del centro storico;
  •  posa in opera di aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree degli edifici appropriate.
  •  rifacimento dell’impianto elettrico, idrico, di riscaldamento, di condizionamento e climatizzazione all’interno del singolo appartamento o anche dell’intero fabbricato. E’ fondamentale sapere che per i nuovi impianti termici è obbligatorio il deposito della legge 10 a firma di un professionista per garantire il risparmio energetico. Invece per i nuovi impianti elettrici, gas e riscaldamento occorre redigere la dichiarazione di conformità
  • a cura dell’installatore.

Tutte le opere sopracitate non richiedono alcun titolo edilizio.

Titoli abilitativi per interventi di manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria, come prescritto dall’art.6 del Testo Unico, rientra tra gli interventi di attività edilizia libera. Per questo motivo non è soggetta a richiesta di titoli abilitativi al Comune, tranne nel caso di interventi sulla facciata, in cui bisogna verificare la presenza di vincoli paesaggistico-ambientali o di Piano del Colore. In questi casi, occorre presentare relativa comunicazione allo Sportello Unico dell’Edilizia.

Si consiglia  sempre di inviare una comunicazione in carta semplice al Comune, al momento dell’inizio dei lavori ed al termine degli stessi.

Rimane l’obbligo di rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e della notifica preliminare all’ASL  nel caso in cui intervenga più di una impresa anche non contemporaneamente.

Nel caso in cui ci fosse la necessità di installare su suolo pubblico opere provvisionali, come ponteggi, sarà necessario presentare preventivamente la richiesta di Occupazione di suolo Pubblico e pagare i relativi oneri.

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