Alternativa, spettacolare, su fune: è la modalità di elevazione e movimentazione degli operatori edili che sostituisce l’utilizzo dei tradizionali ponteggi. Un sistema sempre più diffuso che nasce dall’intuizione di utilizzare funi e corde di sicurezza per realizzare opere di edilizia di vario tipo.

L’operatore quindi non è più appoggiato su un ponteggio ma è sospeso lungo una doppia fune di sicurezza. Niente più elevatori, telai e piattaforme: gli operai, debitamente addestrati, si calano dall’alto dell’edificio, attraverso le funi e raggiungono il punto dove operare, a qualunque altezza, realizzando l’intervento tanto sospesi. In questo modo spesso si riescono a superare anche quelle difficoltà di ordine burocratico legate all’impiego dei ponteggi che l’edilizia “tradizionale” vive quotidianamente e che allunga i tempi di un intervento su un edificio alto.

I vantaggi dell’edilizia acrobatica

  • Risparmio di tempo: assemblare le impalcature, così come rimuoverle, è un’operazione lunga.
  • Riduzione dei costi: nel settore dei lavori acrobatici c’è una grande variabilità di prezzi, a parità di intervento, dovuta al contesto in cui si opera.
  • Tempestività con cui le squadre acrobatiche possono entrare in azione anche per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza.

Interventi fattibili con l’edilizia acrobatica

Questa tecnica è adatta per: messa in sicurezza di edifici pericolanti, tinteggiatura di facciate, opere idrauliche per proteggere i centri abitati dalla potenza dell’acqua, rimozione dell’amianto, impermeabilizzazione di terrazzi e balconi, isolamento a cappotto, pulizia dei vetri, ripristino dell’intonaco, pulizia o sostituzione delle canne fumarie, ripristino di frontalini e cornicioni, sostituzione del rivestimento esterno, potatura di alberi ad alto fusto con abbattimento controllato, pulizia di cisterne ed acquedotti.

In cantiere sono presenti due tipi di figure professionali: gli operatori su funi che svolgono il lavoro ed i preposti che sovraintendono all’esecuzione dei lavori, organizzano e dirigono le manovre.

Le dotazioni necessarie sono: punti di ancoraggio fissi e mobili, collegamenti con l’operatore (fissi, scorrevoli, regolabili o retrattili), imbracatura o cintura di posizionamento, moschettoni, elmetto, assorbitore di energia, discensore auto frenante, scarpe antinfortunistiche.

L’addetto opera sospeso su due funi: una corda principale ed una di sicurezza. Così, nel caso in cui si verifichino problemi alla prima, quella di lavoro, la seconda assicura l’operatore, impedendone la caduta. Entrambe sono fissate su ancoraggi che vengono individuati da personale qualificato.

L’edificio su cui si interviene deve essere provvisto di svariati punti di ancoraggio, solidi e robusti, ai quali saranno agganciate le corde che serviranno per calarsi fino al punto interessato.

Il sistema di fissaggio si chiama “sistema di linea vita” o anticaduta. Installato sulla copertura dell’edificio, si compone di una serie di cavi d’acciaio tesi, a loro volta, tra fissaggi collegati direttamente alla struttura dell’edificio.

L’occupazione di suolo pubblico è un’esigenza che si manifesta per l’esercizio di molte attività. Poiché il suolo pubblico è di proprietà statale, non a libera disposizione dei cittadini o degli esercizi commerciali, per poterlo utilizzare è necessario richiedere al Comune un permesso specifico.

Ogni Comune, infatti, nell’ambito del proprio regolamento, stabilisce presupposti e condizioni di autorizzazione e concessione del suolo pubblico, oltre che l’ammontare del relativo canone.

Edilizia acrobatica e normativa di riferimento

Gli strumenti di base sono le leggi statali in materia di “prevenzione degli infortuni e del lavoro” e di “dispositivi di protezione individuale”:

  • D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., integrato dal D.lgs 106/2009 “Testo unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”.
  • D.lgs. 8 luglio 2003, n° 235 “Attuazione della Direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”.
  • Direttiva 2001/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/01 che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
  • D.M. 22 maggio 1992, n° 466 del Ministero del Lavoro e P.S. – “Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici”.
  • D. lgs. 4 dicembre 1992, n° 475 – “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”.
  • D.lgs. 2 gennaio 1997, n°10 – “Attuazione delle direttive 93/68 CEE, 93/95 CEE e 96/58 relative ai dispositivi di protezione individuale”.
  • D.M. 13 Febbraio 2003 del Ministero delle attività Produttive – “Terzo elenco di norme armonizzate concernente l’attuazione della direttiva 89/686 CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale”.