E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio, il Decreto rilancio che prevede tra le tante misure, il Superbonus fiscale del 110% riguardante una serie di interventi edilizi.
Gli interventi: isolamento, caldaie ed antisismici.
I “collegati”: fotovoltaico, colonnine ed ecobonus.
Detrazione al 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica ed altri interventi già agevolati dall’ecobonus (es. schermature solari), se abbinati ai lavori di risparmio energetico “principali” premiati dal Superbonus.
L’utilizzo: cinque rate, sconto o cessione.
Possono godere del Superbonus i condomini e le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di imprese, su unità immobiliari tranne su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Il testo del Decreto pubblicato in Gazzetta conferma che per avere il Superbonus al 110% bisogna realizzare uno dei seguenti interventi considerati “trainanti” quali:
Il Decreto prevede che la maxi aliquota della detrazione fiscale al 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti attualmente. Tutto ciòa condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi citati precedentemente il cappotto termico dell’edificio o la sostituzione della caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione o a pompe di calore. Ad esempio, se si procede a realizzare il cappotto termico per cui si ha diritto al bonus al 110% e contestualmente si cambiano le finestre, anche quest’ultimo lavoro godrà della detrazione al 110%.
Tra gli interventi che possono essere realizzati fruendo del bonus al 110%, oltre a tutti gli interventi già ricompresi nell’ecobonus al 50 e 65% vi sono anche i seguenti:
E’ fondamentale sottolineare che tutti questi lavori devono essere realizzati congiuntamente a quelli trainanti. Quindi solo se si esegue anche il cappotto termico o si installa la caldaia nuova.
E’ possibile anche realizzare i lavori fruendo dell’attuale Ecobonus al 65% o al 50%.
Tutti i lavori devono produrre un miglioramento di due classi energetiche dimostrandolo mediante l’attestato di prestazione energetica.
Tutti questi lavori però, è bene sottolinearlo, per godere del Superbonus, devono essere realizzati congiuntamente a quelli trainanti, quindi solo se si esegue anche il cappotto termico o si installa la caldaia nuova. Resta sempre la possibilità di realizzare i lavori fruendo dell’attuale ecobonus al 65% o al 50%.
Tutti i lavori inoltre devono produrre un miglioramento di due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica.
Per gli interventi di messa in sicurezza degli immobili realizzati tra il 1 Luglio 2020 ed il 31 Dicembre 2021 si può usufruire del Sismabonus. Lo sconto scenderà al 90% in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.
Il Decreto conferma la possibilità per il contribuente di optare, in luogo della detrazione, ad un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore. Questo sconto si potrà recuperare, a sua volta, sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.
Per poter optare per la cessione o lo sconto, il contribuente deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi e l’opzione andrà comunicata in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Il Decreto prevede che i tecnici abilitati ed i professionisti incaricati del progetto che rilasceranno attestazioni ed asseverazioni infedeli rischieranno una sanzione pecuniaria da un minimo di 2mila euro fino a un massimo di 15mila euro.