E’ obbligatoria nelle nuove costruzioni e quando c’è una ristrutturazione profonda
La fibra ottica in condominio è una dotazione obbligatoria per tutti i nuovi edifici. Il decreto Sblocca Italia 133/2014, infatti, ha introdotto l’articolo 135 bis nel Testo unico sull’edilizia che ha disposto come gli edifici di nuova costruzione, “per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1 Luglio 2015, devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multi servizio passiva, interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica, fino ai punti terminali di rete”.
Ed ancora: “tutti gli edifici di nuova costruzione, per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1 Luglio 2015, devono essere equipaggiati di un punto di accesso.
Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1 Luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire”.
Il decreto 33/2016, conosciuto anche come “banda larga” o “fibra ottica”, a sua volta ha introdotto norme che puntano a favorire l’installazione di reti Internet ad alta velocità, semplificando la procedura di scavo e posa della fibra ottica, nonché incentivando l’utilizzo condiviso delle infrastrutture esistenti.
La volontà dell’Unione Europea in tema di connessione Internet ad alta velocità è chiara da tempo: favorire la diffusione di reti performanti e consentire al maggior numero possibile di cittadini residenti negli stati membri di connettersi ed accedere alle informazioni del web.
In particolare, entro il 2020 l’Unione Europea intende assicurare la banda larga veloce (pari o superiore a 30 Megabyte per secondo) a tutti i cittadini e la banda larga ultraveloce (più di 100 Mbps) ed almeno il 50% degli utenti “domestici” europei.
Per raggiungere questi obiettivi, il decreto legge 135/2018 ha introdotto alcune disposizioni che semplificano le procedure di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere civili necessarie alla posa dei cavi delle reti ultraveloci.
Così, per esempio, purchè si utilizzino tecnologie a basso impatto, è possibile fare a meno della procedura di verifica preventiva dell’impatto archeologico.
Inoltre, negli edifici privati (ad accessione degli stabili tutelati come beni culturali), i lavori di posa dei cavi Internet sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente previsti dall’articolo 1135 del Codice civile. Di conseguenza, l’amministratore di condominio può disporre gli interventi necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all’edificio, finalizzate a portare la rete fino alle abitazioni degli abbonati (anche ad un unico condomino), senza il parere dell’assemblea.
In sostanza, la legge obbliga il condominio, in quanto gestore dell’infrastruttura fisica, a consentire agli operatori di rete (chi vende la connessione Internet) di accedere allo stabile. A meno che non si verifichino le seguenti condizioni:
Il dlgs 22/2016, all’articolo 8, prevede che “in assenza di un’infrastruttura interna all’edificio predisposta per l’alta velocità, gli operatori di rete hanno il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell’abbonato, a condizione di aver ottenuto l’accordo dell’abbonato e purchè provvedano a ridurre al minimo l’impatto sulla proprietà privata di terzi”.
Di conseguenza, il singolo utente condominiale che ha intenzione di installare la fibra ottica all’interno del proprio appartamento può iniziare l’iter senza il necessario permesso dell’assemblea o dell’amministratore, che è sempre preferibile informare in quanto i lavori potrebbero arrecare disagi agli altri residenti.
Il vero problema, però, si pone quando per arrivare all’appartamento del condomino i cavi della fibra ottica devono obbligatoriamente transitare da proprietà altrui.
Sul punto valgono le disposizione degli articoli 90, 91 e 92 del Codice delle comunicazioni elettroniche (dlgs 259/2003), secondo cui gli impianti di rete di comunicazione elettronica ad uso pubblico hanno carattere di pubblica utilità.
In particolare, l’articolo 90 prevede che “gli impianti di rete elettronica e le opere accessorie, di uso esclusivamente privato, possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse”.
Il successivo articolo 91, oltre a disporre che i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto”, aggiunge che “il proprietario o il condominio, non può opporsi all’appoggio nell’immobile di sua proprietà di antenne, di sostegni nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini”, a condizione che fili e cavi siano collocati in modo tale da non impedire “il libero uso della cose secondo la sua destinazione”.
Quali sono le procedure per tutelare le informazioni ed i dati personali di chi vive in un edificio multipiano?
Il nuovo Codice della privacy, introdotto dalla dlgs 101/2008, tiene conto delle disposizioni contenute nel Regolamento generale sulla protezione dei dati redatto dall’Unione Europea (Gdpr).
In ambito condominiale le novità rispetto al passato sono davvero poche, con le ultime norme che, in sintesi, introducono regole più severe per il responsabile del trattamento dei dati. (amministratore del condominio).
Il condominio, in quanto titolare del trattamento dei dati, ora è obbligato a delegare l’amministratore responsabile del trattamento dei dati. Mentre in passato il conferimento dell’incarico era facoltativo. Come si legge all’articolo 5 del Regolamento europeo, l’amministratore ha l’obbligo di trattare i dati secondo liceità, correttezza e trasparenza.
In definitiva, l’amministratore ha maggior responsabilità e rischia pene più severe nel caso in cui commetta errori.
Ma al contempo è aumentato il suo potere d’azione. Ad esempio, non è obbligato ad ottenere alcun consenso per la tenuta dei dati dei condomini, rientrando tra i suoi compiti la gestione delle informazioni personali dei partecipanti al condominio, come d’altronde previsto dagli articoli 1129 ed 1130 del Codice Civile.
Altro elemento degno di nota è l’introduzione del concetto di “accountability”, secondo il quale spetta all’amministratore decidere come organizzare il trattamento dei dati, garantendo la sicurezza delle informazioni e prevenendo perdite, distruzioni, furti o danni dei dati stessi.
Il condominio è una sorta di piccola comunità, in cui l’amministratore ricopre il ruolo più delicato, simile a quello del buon padre di famiglia.
Tenendo fede al suo mandato, così come deve garantire che le parti comuni dell’edificio funzionino e siano mantenute in buono stato, allo stesso modo deve saper gestire con attenzione la mole di informazioni che quotidianamente transita tra le sue mani: decine di dati, più o meno riservati, afferenti alle persone che abitano nello stabile. E’ tenuto ad averne cura, rispettando la privacy e la dignità dei soggetti.
Il compito dell’amministratore è però doppio: garantire la massima trasparenza nella gestione delle parti condivise, senza pero ledere il diritto alla riservatezza di ciascun condomino.
Per l’espletamento del proprio mandato, il professionista può quindi utilizzare dati anagrafici, indirizzo e quote millesimali dei singoli condomini. Ma, al contrario, non gli è permesso riportare in fogli cartacei o elettronici informazioni personali quali “single”, “divorziato”, “va in vacanza ad Agosto” ed una serie di dati che riguardano la sfera privata degli individui.
Per quanto concerne il numero di telefono dei condomini, sia fisso che mobile, l’amministratore può utilizzarlo soltanto se il contatto è già presente in elenchi pubblichi (ad esempio sulle pagine bianche), altrimenti è necessario il consenso scritto dei diretti interessati.
Il consenso occorre anche per ricevere comunicazioni attraverso posta elettronica. Con riferimento ai dati sanitari, ad esempio quelli relativi alla disabilità di uno o più condomini, si possono utilizzare soltanto se indispensabili ai fini dell’amministrazione del condominio. Come nel caso, ad esempio, della delibera per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Per evitare che i dati personali dei condomini vadano persi, trafugati o finiscano in mano a terzi soggetti, l’amministratore ha l’obbligo di adottare adeguate misure di sicurezza per la loro conservazione.
La documentazione da mettere al sicuro riguarda la vita condominiale e quindi verbali, estratto conto, fatture, il registro di anagrafe condominiale.
Da parte sua l’amministratore, al fine di garantire maggiore trasparenza, nel momento in cui si insedia è tenuto a comunicare ai condomini i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale e, qualora l’edificio sia amministrato da una società, la denominazione e la sede legale.
Il professionista, inoltre, deve rendere pubblici (solitamente sulla bacheca condominiale) domicilio e recapiti telefonici, così da poter essere contattato in caso di bisogno.
La legge di riforma del condominio 220/2012 obbliga l’amministratore ad aprire un conto corrente intestato a condominio, dove far transitare le spese e le entrate.
L’articolo 1129, comma 7 del Codice civile, dispone che “l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”.
Nel caso in cui ciò non avvenga, il condomino può chiedere la convocazione dell’assemblea e revocare il mandato al professionista o rivolgersi alla banca, ma solo dopo aver inviato una raccomandata all’amministratore.
In caso di inerzia dell’assemblea o in mancanza di quorum, il condomino può rivolgersi al giudice che ha il potere di revocare l’amministratore. Tra le gravi irregolarità per cui questi può essere sollevato dal suo incarico figurano, infatti, la mancata apertura ed utilizzazione del conto e la gestione, secondo modalità che possono generare confusione, tra il patrimonio del condominio ed il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini.
Negli ultimi anni l’installazione di videocamere e videocitofoni, su iniziativa di singoli condomini o dell’intero condomino, ha fatto registrare un’impennata.
I motivi sono essenzialmente due: la riduzione dei costi degli impianti ed una crescente richiesta di sicurezza da parte dei residenti.
Riguardo all’installazione delle videocamere occorre fare una distinzione: se ad installare l’impianto è il singolo condomino che desidera monitorare un accesso privato (porta d’ingresso, finestra, balcone) egli può procedere senza l’autorizzazione dell’assemblea.
L’obiettivo della videocamera dovrà però limitarsi ad inquadrare solo la porzione dell’area privata da proteggere, evitando di riprendere spazi pubblici.
Qualora, invece, l’impianto è installato a protezione delle parti comuni, una volta deliberato l’intervento in assemblea (la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà dei millesimi dell’edificio), l’amministratore è tenuto a segnalare la presenza delle videocamere con appositi cartelli, da collocare nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, riportanti il logo o l’immagine di una telecamera.
Le immagini registrate possono essere conservate al massimo per 48 ore, trascorse le quali vanno cancellate. I videocitofoni sono considerati veri e propri dispositivi di videosorveglianza, soprattutto se abilitati a registrare e conservare le riprese. Per questo motivo, si applicano le stesse regole previste dal Codice della privacy per le telecamere.
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Stai pensando di sostituire le finestre? Approfitta del momento visto che che le detrazioni fiscali previste per la semplice sostituzione dei serramenti esterni non saranno oggetto di ulteriori misure in discussione né sono destinate ad alcuna modifica sostanziale, se non al più in senso restrittivo.
Per la semplice sostituzione dei serramenti si prevede l’Ecobonus al 50%, la Irpef spalmata in 10 anni delle spese effettuate fino al 31 dicembre 2020 con tetto di 60.000 euro su una spesa complessiva massima di 120.000 euro. Le condizioni per fruire dell’Ecobonus è che le finestre siano destinate ad un immobile riscaldato e i nuovi serramenti devono rispettare limiti minimi di trasmittanza termica, variabili a seconda della zona climatica.
Al posto della detrazione diretta, è prevista la cessione del credito al fornitore di beni e servizi necessari ai lavori di sostituzione dei serramenti.
Il cosiddetto Superbonus previsto dal Decreto Rilancio ma che attende ancora decreti attuativi e indicazioni operative da parte dell’Agenzia delle Entrate, riconoscerà una detrazione alta soltanto per interventi complessivi di efficienza energetica degli edifici, non è quindi destinato alla sola sostituzione dei serramenti che rientrerà in questa detrazione soltanto se abbinata ad interventi come l’isolamento termico dell’intero edificio e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione.
L’ecobonus 110% yi dà la possibilità di effettuare lavori per migliorare l’efficienza energetica del proprio immobile recuperando in cinque anni, come credito d’imposta, il 110% della spesa sostenuta fino a un massimo di 90.000€, se sostituisci la caldaia con una in classe A ed applichi il cappotto termico alle pareti.
Se effettui soltanto uno di questi due interventi, il tetto massimo è di:
Le opere devono riguardare condomini o case indipendenti – non in costruzione – che costituiscano la prima abitazione. Ne potranno usufruirne solo le persone fisiche , non le attività commerciali – ad eccezione degli interventi compiuti dagli Iacp (Istituti Autonomi Case Popolari) o da cooperative sociali.
Ora ti spiego meglio cosa significa tutto ciò:
Per avere diritto al super bonus 110% è necessario che i lavori apportino un miglioramento di almeno 2 classi energetiche o che tale miglioramento rappresenti il massimo tecnicamente raggiungibile, tramite:
Se effettui uno di questi due interventi, puoi abbinare anche la sostituzione degli infissi e delle schermature solari come tende da sole, tende tecniche e persiane (fino a un massimo di 60.000€) o impianti fotovoltaici (fino a un massimo di 48.000€).
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Sei proprietario di un appartamento? Hai un contratto di affitto pluriennale? Con questa guida voglio aiutarti a comprendere quali sono le condizioni necessarie per ottenere il Superbonus 110%, introdotto dal decreto legge Rilancio (Dl 34/2020).
Il Superbonus 110% ti da la possibilità di detrarre dall’Irpef, dovuta in cinque anni, le spese sostenute per alcuni specifici lavori di efficientamento energetico dell’appartamento nel periodo che va dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021.
Ti do subito una brutta notizia! Il superbonus 110% per appartamenti può essere richiesto soltanto se nel tuo condominio sono stati fatti dei lavori di efficientamento energetico sulle parti comuni. Nel caso in cui hai intenzione di migliorare l’efficienza energetica del tuo appartamento, con dei lavori di ristrutturazione, devi essere consapevole che hai bisogno di un “intervento trainante” relativo all’intero condominio.
Nelle Faq dell’Agenzia delle entrate ho trovato interessanti indicazioni sugli interventi trainanti del condominio, conditi sino qua non per ottenere l’agevolazione. Questi sono:
– isolamento termico delle superfici verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’edificio per oltre il 25% della superficie lorda;
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, con efficienza almeno pari alla classe energetica A, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ed ai sistemi di accumulo o di microgenerazione.
Ti basta conoscere se nel tuo edificio è stato effettuato almeno uno di questi interventi per richiedere il superbonus 110% per appartamenti.
Un’altra cosa importante da sapere è che con gli “interventi trainanti” l’edificio deve aver subito un innalzamento di almeno 2 classi energetiche.
Quali lavori di ammodernamento energetico per appartamento rientrano nel bonus?
Tutti i lavori previsti, ormai lo avrai capito bene, sono relativi all’efficentamento energetico del tuo appartamento. Nello specifico, puoi richiedere l’agevolazione per:
1. la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione;
2. l’adeguamento dei sistemi di distribuzione come la sostituzione di collettori;
3. l’adeguamento dei sistemi di emissione;
4. la sostituzione dei sistemi di regolazione e trattamento dell’acqua;
5. l’installazione di impianti fotovoltaici, colonnine e gruppi di accumulo.
Gli interventi trainanti devono essere eseguiti contestualmente ai lavori nel singolo appartamento oppure devono essere stati eseguiti non prima del 1 Luglio 2020.
Come già anticipato all’inizio di questa guida, per usufruire del superbonus del 110% devi essere il proprietario dell’appartamento oppure avere un contratto di affitto.
Inoltre possono richiedere gli interventi persone fisiche non nell’esercizio dell’attività di impresa. Cosa significa? Se ad effettuare i lavori è un impresa o una partita IVA, l’Ecobonus può essere utilizzato solo nel caso in cui i lavori vengano effettuati dall’intero condominio. Questa precisazione è contenuta nella legge (articolo 119 dl 34/2020) e ci fornisce un’indicazione molto importante.
Provo a fare un po’ di ordine: se l’appartamento è intestato ad una società o ad una partita IVA (ditte di costruzione, imprese che si occupano di vendite immobiliari, e similari) il superbonus può essere richiesto solo se riguardano l’intero condominio e non il singolo appartamento.
Non è possibile per il proprietario di un immobile in condominio ottenere la detrazione del 110 per cento nel caso in cui provveda a coibentare dall’interno il suo appartamento anche se riduce di due classi il rendimento energetico perché manca in questo caso il requisito della coibentazione dell’edificio.
I soggetti che eseguono gli interventi agevolabili dal super bonus del 110% possono anche scegliere di non usufruire della detrazione di imposta Irpef in cinque anni, ma di adottare una trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti quali fornitori, istituti di credito e altri intermediari finanziari. In realtà si tratta di un contributo sotto forma di sconto sul dovuto, pari, al massimo, all’importo della spesa fatturata, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Il fornitore recupererà il corrispettivo dello sconto sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, incluso anche istituti di credito e altri intermediari economici o finanziari.
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La presenza di scale all’interno di un’abitazione non riguarda solo villette o abitazioni unifamiliari su più livelli. Può capitare, infatti, anche a chi abita in condominio di doverne costruire una in seguito all’acquisizione di un’unità immobiliare collocata al piano superiore o alla costruzione di un soppalco (grazie alla notevole altezza dei soffitti) o ancora al recupero ai fini abitativi di un sottotetto.
Se negli immobili di nuova costruzione la scelta è facile, non lo è in quelli esistenti che possono richiedere soluzioni su misura che si adattino a quella specifica abitazione.
Molte idee di progetto riguardano la costruzione di scale per accedere a mansarde e soppalchi, sempre che la realizzazione di questi ultimi sia consentita in base a quanto stabilito dai Regolamenti edilizi del Comune o dalle Leggi Regionali in cui è situato l’immobile.
La prima importante distinzione è tra modelli prefabbricati, pronti per la posa, e quelli su misura, realizzati sul posto. Entrambi consentono personalizzazioni, non solo per le dimensioni ma anche per quanto riguarda materiali, finiture e design. Sono inoltre strutture adattabili ad ogni tipo di situazione architettonica.
Le scale realizzate su misura o artigianali sono progettate e realizzate in base allo spazio a disposizione, seguendo il disegno di un progettista e costruite direttamente in opera. Generalmente sono in muratura, ad alzata (lo spazio in altezza tra due gradini) chiusa. Possono essere realizzate anche in legno o in metallo e con alzata aperta.
Se il vantaggio è la massima personalizzazione, tuttavia, i costi ed i lavori necessari per la costruzione di questo tipo di scale sono superiori rispetto a quelli dei modelli prefabbricati. Questi ultimi sono invece realizzati con elementi modulari, cioè struttura, gradini, balaustra e corrimano, già pronti per la posa. Possono essere montati, rimontati e riadattati in caso di trasloco. Esistono sia in versione autoportante sia con gradini a sbalzo, da fissare a parete.
Il primo aspetto da considerare prima di fare un acquisto simile è il dislivello da collegare, cioè la distanza tra il piano di partenza e quello di arrivo (se è basso, per esempio, basterà una sola rampa rettilinea).
Altre valutazioni prima dell’acquisto sono:
In base allo sviluppo nello spazio della scala, prefabbricata o realizzata su misura, ed alla conformazione della struttura, si possono distinguere tre principali classi di modelli. Le differenze riguardano il numero e la tipologia delle rampe, il tipo di alzata, nonché la presenza o meno di pianerottoli intermedi.
Oltre allo spazio a disposizione ed all’altezza, anche il tipo di utilizzo è un fattore che rientra nella scelta. Se limitato e lo spazio è scarso, si può optare per un modello a chiocciola. Più comoda ma anche più ingombrante, quella elicoidale. Per un uso frequente, per esempio in una casa su due piani con le camere da letto al piano superiore o per accedere ad un soppalco, una scala a rampa rettilinea, con gradini larghi (almeno 80 cm) è indubbiamente più facile da percorrere. Bene anche i modelli a L.
In ogni modo, anche quando lo spazio è poco, i gradini devono essere comodi da percorrere, sicuri e rispettare le normative.
La scala a rampa o a giorno si caratterizza per un’ossatura portante, sopra la quale sono fissati i singoli gradini, che nel caso delle scale prefabbricate è generalmente a vista (e definita “a giorno”).
La struttura può trovarsi in posizione centrale rispetto ai gradini o essere composta da due travi laterali (i “cosciali”) che li contengono. Vi sono poi la ringhiera ed il corrimano.
Sono quattro le tipologie principali di scala a rampa:
La scala a chiocciola si sviluppa su se stessa in verticale, attorno ad un palo centrale a cui sono collegati i gradini a spicchio, più stretti verso il centro. Elementi indispensabili, per motivi di sicurezza, sono poi la ringhiera e la balaustra che chiude il vano scala all’arrivo al piano.
Questo modello di scale è ideale in tutti i casi in cui lo spazio è ridotto, per esempio per collegare un soppalco al livello sottostante. E’ però più difficile da percorrere rispetto ad un modello a rampa.
Esistono due modelli di scala a chiocciola:
Entrambi i modelli per essere facilmente percorribili, il diametro non dev’essere inferiore ai 100 cm nel primo modello ed a 110 cm nel secondo modello.
All’interno del palo centrale dei modelli a chiocciola, i gradini angolari detti anche “a piè d’oca” o “ a ventaglio”, sono alternati a speciali distanziatori, aventi una funzione anche di sostegno.
La scala elicoidale è simile al modello a chiocciola, con cui ha in comune la pianta tonda ma è priva di palo centrale. I gradini sono fissati al centro della struttura, avente una conformazione ad elica, da cui prende il nome. Per la precisione, le eliche sono due: una interna ed una esterna.
Dal punto di vista estetico, si tratta di scale di grande impatto, spesso molto scenografiche.
Rispetto ai modelli a chiocciola, questo tipo di scala, a parità di diametro (che per la normative dev’essere di almeno 120 cm), ha gradini più ampi. Di conseguenza, è più comoda da percorrere.
Oltre a garantire l’incolumità delle persone, ogni scala dev’essere sempre comoda da percorrere, anche quando lo spazio è poco. Per questo motivo, bisogna rispettare determinate proporzioni tra gli elementi che la compongono.
Misure e proporzioni di una scala sono stabilite dalla Legge 13/1989 e dal DM 236/1989. Bisogna poi considerare i Regolamenti Edilizi Comunali, che possono essere più restrittivi. Oltre che per una perfetta ergonomia, è importante rivolgersi a professionisti qualificati anche per considerare le proporzioni tra l’alzata (distanza perpendicolare tra le superfici di due gradini consecutivi) e la pedata (profondità del gradino).
Una scala è comoda quando le dimensioni della pedata sommate a due volte quelle dell’alzata forniscono un valore compreso tra 62 e 65. Ogni rampa dovrebbe prevedere non più di 15 gradini.
Per inserire una nuova scala nell’abitazione, occorre rivolgersi ad un tecnico strutturista, in grado di valutare se occorra rinforzare il solaio o meno e la zona in cui demolirlo: per questo bisogna tener conto della presenza di impianti (come il riscaldamento a pavimento) e di elementi strutturali.
Se si intende ricavare un soppalco, il tecnico dovrà valutare dove (e se possibile) praticare il foro per inserire le rampe.
L’installazione di una nuova scala o il suo rifacimento è un intervento di manutenzione straordinaria. Se richiede una modifica strutturale o demolizione di parte del solaio, il professionista deve presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Se la sostituzione non comporta modifiche strutturali, i lavori sono più semplici ed è sufficiente presentare la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata).
Fino al 31 Dicembre 2020, la costruzione di scale interne e di soppalchi, il rifacimento di rampe ed il recupero del sottotetto, possono beneficiare della detrazione fiscale del 50% sulle spese ottenute, per un importo massimo di 96mila euro.
Ne possono usufruire tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato. Tra questi, non solo il proprietario dell’immobile, ma anche il locatario o chi ne ha il godimento o l’usufrutto.
Bisogna essere in possesso, se richieste, delle autorizzazioni in relazione alla tipologia di lavori. Tutti i pagamenti inoltre devono essere effettuati con bonifico bancario o postale parlante, che indichi la causale del versamento, il codice fiscale di chi fa il pagamento e la partita Iva del beneficiario. La detrazione ripartita in 10 anni con rate di eguale importo, verrà applicata sulla dichiarazione dei redditi.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio, il Decreto rilancio che prevede tra le tante misure, il Superbonus fiscale del 110% riguardante una serie di interventi edilizi.
Gli interventi: isolamento, caldaie ed antisismici.
I “collegati”: fotovoltaico, colonnine ed ecobonus.
Detrazione al 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica ed altri interventi già agevolati dall’ecobonus (es. schermature solari), se abbinati ai lavori di risparmio energetico “principali” premiati dal Superbonus.
L’utilizzo: cinque rate, sconto o cessione.
Possono godere del Superbonus i condomini e le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di imprese, su unità immobiliari tranne su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Il testo del Decreto pubblicato in Gazzetta conferma che per avere il Superbonus al 110% bisogna realizzare uno dei seguenti interventi considerati “trainanti” quali:
Il Decreto prevede che la maxi aliquota della detrazione fiscale al 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti attualmente. Tutto ciòa condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi citati precedentemente il cappotto termico dell’edificio o la sostituzione della caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione o a pompe di calore. Ad esempio, se si procede a realizzare il cappotto termico per cui si ha diritto al bonus al 110% e contestualmente si cambiano le finestre, anche quest’ultimo lavoro godrà della detrazione al 110%.
Tra gli interventi che possono essere realizzati fruendo del bonus al 110%, oltre a tutti gli interventi già ricompresi nell’ecobonus al 50 e 65% vi sono anche i seguenti:
E’ fondamentale sottolineare che tutti questi lavori devono essere realizzati congiuntamente a quelli trainanti. Quindi solo se si esegue anche il cappotto termico o si installa la caldaia nuova.
E’ possibile anche realizzare i lavori fruendo dell’attuale Ecobonus al 65% o al 50%.
Tutti i lavori devono produrre un miglioramento di due classi energetiche dimostrandolo mediante l’attestato di prestazione energetica.
Tutti questi lavori però, è bene sottolinearlo, per godere del Superbonus, devono essere realizzati congiuntamente a quelli trainanti, quindi solo se si esegue anche il cappotto termico o si installa la caldaia nuova. Resta sempre la possibilità di realizzare i lavori fruendo dell’attuale ecobonus al 65% o al 50%.
Tutti i lavori inoltre devono produrre un miglioramento di due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica.
Per gli interventi di messa in sicurezza degli immobili realizzati tra il 1 Luglio 2020 ed il 31 Dicembre 2021 si può usufruire del Sismabonus. Lo sconto scenderà al 90% in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.
Il Decreto conferma la possibilità per il contribuente di optare, in luogo della detrazione, ad un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore. Questo sconto si potrà recuperare, a sua volta, sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.
Per poter optare per la cessione o lo sconto, il contribuente deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi e l’opzione andrà comunicata in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Il Decreto prevede che i tecnici abilitati ed i professionisti incaricati del progetto che rilasceranno attestazioni ed asseverazioni infedeli rischieranno una sanzione pecuniaria da un minimo di 2mila euro fino a un massimo di 15mila euro.